Sez. 5, Sentenza n. 9334 del 29/11/2002 Ud. (dep. 28/02/2003) Rv. 228218 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 (conv. dalla legge 5 giugno 2000 n. 144) per i procedimenti riguardanti delitti puniti con l'ergastolo - Giudizi di appello - Richieste di rito abbreviato proposte in procedimenti ove non sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione - Ammissibilità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la norma transitoria per l'accesso al rito nei procedimenti in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo di cui all'art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83 (conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) - nella parte in cui stabilisce che nel giudizio di appello la richiesta è ammessa, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, se presentata prima della conclusione di questa - consente la formulazione della domanda anche nei procedimenti in cui la rinnovazione non sia stata disposta, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto fissare una soglia preclusiva relativamente ai giudizi in concreto interessati dall'attività istruttoria di cui all'art. 603 cod. proc. pen., e non piuttosto circoscrivere ad essi la possibilità di ammissione al rito. (In motivazione la Corte, premesso che il riferimento della norma alla rinnovazione può essere inteso in senso temporale e non condizionale, ha precisato come si tratti di interpretazione costituzionalmente orientata, non giustificandosi facilmente, per il caso contrario, il discrimine tra giudizi non interessati da rinnovazione e giudizi nei quali la stessa sia già stata quasi ultimata o abbia riguardato integrazioni marginali della prova, tutti assimilati dalla modestia del risparmio di attività processuali indotto dall'introduzione del rito speciale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)