Sez. 2, Sentenza n. 995 del 27/01/1995 (Rv. 490044 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE | Applicazione del diritto straniero - Mancata conoscenza da parte del giudice italiano - Onere probatorio della parte - Mancato soddisfacimento - Conseguenze - Applicazione della legge italiana - Configurabilità.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE
La parte che invoca l'applicazione del diritto straniero da parte del giudice italiano, il quale non ne abbia nozione per scienza diretta, né sia in grado di conoscerne il contenuto alla stregua degli elementi acquisiti al processo, ha l'onere di allegare e provare, oltre ai fatti che determinino il collegamento della controversia con la legge straniera, anche il contenuto di quest'ultima, in termini diversi dalle corrispondenti norme dell'ordinamento italiano, con la conseguenza che nel caso di mancata dimostrazione della diversa normativa straniera deve applicarsi la legge italiana.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2687, Preleggi art. 25, Preleggi art. 26, Preleggi art. 31, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)