Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 29/03/1982 (Rv. 419788 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO STRANIERO - RILEVABILITÀ "EX OFFICIO" - CONDIZIONI - SITUAZIONI DI FATTO DETERMINANTI IN ITALIA L'OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA STRANIERA - SUSSISTENZA INDUBBIA E PACIFICA - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A NON PACIFICA STIPULAZIONE ALL'ESTERO DEL CONTRATTO DEDOTTO IN GIUDIZIO.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO STRANIERO - RILEVABILITÀ "EX OFFICIO" - CONDIZIONI - SITUAZIONI DI FATTO DETERMINANTI IN ITALIA L'OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA STRANIERA - SUSSISTENZA INDUBBIA E PACIFICA - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA A NON PACIFICA STIPULAZIONE ALL'ESTERO DEL CONTRATTO DEDOTTO IN GIUDIZIO.*
È ben vero che l'applicabilità del diritto straniero, in tema di obbligazioni, è rilevabile ex officio e, come tale, è deducibile anche in Sede di comparsa conclusionale o, addirittura, in appello, senza che la relativa doglianza abbia costituito motivo di impugnazione, ma, a tal fine, è sempre necessario che le condizioni di fatto, cui la legge italiana subordina l'operatività della disciplina straniera, risultino in modo indubbio e pacifico dagli Atti di causa, poiché, in difetto di ciò, le cennate condizioni (da apprezzarsi secondo il diritto italiano), riflettendo una realtà che non pone al giudice un Obbligo di accertamento, devono formare oggetto di allegazione e di prova, ritualmente e tempestivamente proposte da parte di chi pone la disciplina straniera a sostegno della propria pretesa ad eccezione. (nella specie, in cui non era pacifico che la stipulazione del contratto dedotto in giudizio fosse avvenuta all'estero, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto preclusa, perché sollevata solo con la conclusionale d'appello, la questione della soggezione di detto contratto al diritto straniero, in dipendenza del luogo di conclusione dello stesso). (V 3445/80, mass n 407284; (V 1906/80, mass n 405526; (V 4767/79, mass n 401358; (V 1273/79, mass n 397510).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)