Sez. 1, Sentenza n. 2879 del 09/05/1985 (Rv. 440633 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - ESTREMI - CENSURA IN CASSAZIONE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEI GIUDICI DEL MERITO DI UNA LEGGE STRANIERA O RICHIESTA DELLA RELATIVA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE - QUESTIONE SUI POTERI DEL GIUDICE ITALIANO IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DI DETTA LEGGE - SUPERFLUITÀ.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - ESTREMI - CENSURA IN CASSAZIONE DELLA MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEI GIUDICI DEL MERITO DI UNA LEGGE STRANIERA O RICHIESTA DELLA RELATIVA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA SUPREMA CORTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE - QUESTIONE SUI POTERI DEL GIUDICE ITALIANO IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DI DETTA LEGGE - SUPERFLUITÀ.*
Dal principio, secondo il quale la conoscenza della legge straniera non fa parte della scienza ufficiale del giudice italiano, consegue che, in Sede di legittimità, la censura di mancata applicazione da parte della sentenza impugnata di detta legge, ovvero la richiesta di applicazione della legge medesima da parte della suprema Corte, non possono trovare ingresso quando l'interessato non abbia nemmeno provveduto ad indicare quali norme della legge straniera debbano operare nella controversia, né a dedurre la loro diversità rispetto alle Disposizioni della legge italiana, restando quindi superflua, a fronte di tale mancata allegazione, ogni ulteriore questione sugli eventuali poteri del giudice italiano di attivarsi per la concreta individuazione del contenuto delle norme straniere. (V 2094/80, mass n 405738; (V 2205/68).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)