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Sez. 1, Sentenza n. 341 del 03/02/1968 (Rv. 331294 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331294-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE - CONTROVERSIA TRIBUTARIA - NOZIONE.*

Costituisce controversia tributaria, devoluta come tale, ai sensi degli articoli 9 e 25 cod proc civ e 8 RD 30 ottobre 1933, n 1611 alla Competenza funzionale del tribunale del luogo dove ha Sede l' ufficio dell' Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova l' ufficio fiscale che ha liquidato l'imposta o ha emesso l'ingiunzione di pagamento, ogni contestazione che abbia come oggetto diretto il rapporto di imposta intercorrente tra l' amministrazione finanziaria, titolare della pretesa tributaria, ed il contribuente, soggetto passivo del tributo- sia che tale contestazione sorga in Sede di cognizione sia che sorga in Sede di esecuzione. (V. Sentenza n.1186-66, massima n.322371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)