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Sez. L, Sentenza n. 8416 del 04/05/2004 (Rv. 572565 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Nel giudizio di cassazione - Inammissibilità - Estinzione di una delle parti - Interruzione del giudizio - Esclusione - Ipotesi di successione nel diritto controverso - Irrilevanza - Fattispecie relativa alla soppressione dell'INPDAI ed alla successione dell'INPS nei rapporti attivi e passivi.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572565-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 e segg. cod. proc. civ., previsti per il giudizio di merito, con la conseguenza che l'estinzione di una parte non determina l'interruzione del giudizio di legittimità e che, ove anche ciò dia luogo ad un fenomeno di successione nel diritto controverso, il giudizio prosegue fra le parti originarie (fattispecie relativa alla soppressione "ex lege" dell'INPDAI ed alla conseguente successione dell'INPS nei rapporti attivi e passivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)