Sez. 3, Sentenza n. 23294 del 14/12/2004 (Rv. 579569 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione del processo - Eventi interruttivi afferenti alla parte - Disciplina degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie di estinzione della società ricorrente.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, che èdominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, l'estinzione della società ricorrente (nella specie per incorporazione in altra società), comunicata dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)