Sez. 1, Sentenza n. 3084 del 11/04/1990 (Rv. 466623 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - REGIONE SICILIA - PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA STIMA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEI PROPRIETARI E DELLE AREE - NULLITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - INIDONEITÀ - SUCCESSIVA NOTIFICA AI PROPRIETARI DEGLI AVVISI CONTENENTI LA COMUNICAZIONE DELLA INDENNITÀ DEFINITIVA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - REGIONE SICILIA - PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA STIMA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - MANCATA INDICAZIONE DEI PROPRIETARI E DELLE AREE - NULLITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - INIDONEITÀ - SUCCESSIVA NOTIFICA AI PROPRIETARI DEGLI AVVISI CONTENENTI LA COMUNICAZIONE DELLA INDENNITÀ DEFINITIVA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
La pubblicazione nella G.U. Della regione Sicilia (nel F.A.L. per le altre provincie) della stima dell'indennità di espropriazione, effettuata dall'apposita commissione provinciale presso l'U.T.E., costituendo l'atto finale di un pregresso procedimento amministrativo incidente sulla Determinazione dei beni espropriati e dei corrispettivi indennitari relativi ad essi, deve contenere - ai fini dell'impugnazione e della decorrenza del relativo termine - quanto meno l'indicazione dei proprietari e delle aree, necessaria per la individuazione dei soggetti interessati. In Mancanza, essa è affetta da nullità per inesistenza dell'oggetto, né può ritenersi sanata dall'eventuale successiva notificazione personale ai proprietari degli avvisi contenenti la comunicazione dell'indennità definitiva, sia perché la sanatoria di un atto può affermarsi con riferimento al raggiungimento dell'effetto che l'atto stesso può produrre, sia perché, nel sistema della legge, la comunicazione ai proprietari, in modo personale (anch'essa necessaria ed influente sulla validità della pubblicazione) deve precedere e non seguire la pubblicazione della stima. (V 4385/89, mass n 463964; (V 4372/88, mass n 459355; (Conf 2642/84, mass n 434651).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)