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Sez. 3, Sentenza n. 10429 del 05/10/1991 (Rv. 474117 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Diritto di prelazione agraria - Nascita - "Denuntiatio" del proprietario del fondo - Necessità - Conoscenza "aliunde" della stipulazione del preliminare di vendita del fondo ad un terzo - Esercizio della prelazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474117-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Il diritto di prelazione agraria, il quale si esercita secondo lo schema normativo dettato dagli artt. 1326-1329 cod. civ., cioè attraverso lo scambio di una proposta (irrevocabile per legge per un certo periodo) e della accettazione della stessa, sorge per effetto della "denuntiatio" del proprietario del fondo e non per il solo fatto della stipulazione del contratto preliminare di vendita del fondo ad un terzo, senza che al di fuori di tale comunicazione possa rilevare ai fini dell'esercizio della prelazione la conoscenza che l'avente diritto possa avere "aliunde" del detto preliminare (o della sua proposta da parte del proprietario al terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)