diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 24150 del 10/11/2006 (Rv. 592628 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Stipula di preliminare di vendita di fondi subordinato alla condizione di non far valere la prelazione legale agraria da parte dell'affittuario - Violazione di detta condizione riconducibile all'esercizio del diritto di prelazione ad opera dell'affittuario con conseguente suo acquisto dei terreni con atto pubblico - Conseguenze - Esperimento dell'azione di nullità da parte del promittente acquirente - Ammissibilità - Limiti - Riferibilità della stessa all'atto traslativo nella parte riguardante il trasferimento relativo ai fondi non aventi destinazione agricola - Sussistenza - Esercitabilità, nello stesso giudizio, da parte del promittente acquirente, nei confronti del promittente venditore, dell'azione ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità in relazione ai terreni non assoggettabili all'operatività della prelazione legale.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592628-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Nell'eventualità in cui un fondo abbia, parzialmente, destinazione agricola e, parzialmente, destinazione diversa (ovvero edificatoria) ed il conduttore coltivatore diretto di questo, in violazione di apposita condizione sospensiva concordata all'atto della stipula del preliminare di vendita, abbia esercitato la prelazione prevista dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 non limitatamente alla porzione con vocazione agricola ma sull'intero fondo, si viene a versare in una ipotesi di nullità parziale del contratto, a norma dell'art. 1419 cod. civ., con la conseguenza, pertanto, che colui che ha sottoscritto il preliminare di acquisto di tale fondo con il proprietario di questo sottoposto alla predetta condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario insediato sul fondo stesso, oltre a essere legittimato a far valere la nullità, parziale, di tale contratto - limitatamente ai terreni non aventi natura agricola - perché in contrasto con norme imperative, ben può agire, nei confronti del promittente venditore, per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., previa determinazione del prezzo di tale porzione di fondo, il trasferimento in suo favore della quota non avente destinazione agricola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)