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Sez. 1, Sentenza n. 1743 del 26/01/2007 (Rv. 594931 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594931-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha escluso l'inadempimento da ritardo del Comune nell'esecuzione del mandato conferito dall'Amministrazione finanziaria per la notifica di un avviso di accertamento a contribuente per non aver indicato l'Amministrazione il termine entro cui la notificazione doveva avvenire).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)