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Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009 (Rv. 609003 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore - Sufficienza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi di inesatto adempimento - Sussistenza - Invocabilità quale eccezione - Ammissibilità - Fattispecie in materia di cessione di credito.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609003-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento. (Principio affermato dalla S.C. in tema di cessione di crediti fatta a scopo di garanzia e "pro solvendo", relativamente alla diligenza del cessionario quanto alla loro riscossione, con la precisazione che grava su tale soggetto l'onere di provare di aver assunto senza ritardo le iniziative dirette ad ottenere l'adempimento del debitore ceduto, potendosi limitare il cedente, opponente a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal cessionario, all'allegazione dell'inadempimento della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)