Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 (Rv. 598321 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore istante per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (con riferimento a compravendita di impianto sportivo polivalente, con prezzo non corrisposto per essersi l'istituto bancario acquirente obbligato al pagamento di tutti i debiti contratti dalla società venditrice, poi fallita, della quale il curatore fallimentare aveva domandato la declaratoria di simulazione assoluta -deducendone l'apparente stipulazione finalizzata all'ottenimanto di finanziamenti pubblici altrimenti non consegubili- o, in subordine, la pronunzia di risoluzione per mancato pagamento del prezzo, nel confermarne il rigetto operato dai giudici del merito, sottolineando essere il corrispettivo costituito dall'accollo dei debiti della venditrice da parte dell'acquirente, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)