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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2910 del 24/02/2012 (Rv. 621703 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Illeciti amministrativi consistenti in condotte omissive - Opposizione a sanzione amministrativa - Giudice competente - Individuazione - Criteri - Luogo di svolgimento doveroso della condotta omessa - Fattispecie in tema di sanzione ex art. 126 bis cod. strada.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621703-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell'infrazione), quando l'illecito sia consistito nell'omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell'autoveicolo, dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l'organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)