Sez. 2, Ordinanza n. 19631 del 24/09/2007 (Rv. 599880 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Opposizione a sanzione amministrativa riguardante il mancato versamento del prelievo supplementare sul latte vaccino - Competenza territoriale - Individuazione - Consumazione dell'illecito omissivo - Luogo dove deve essere eseguito il pagamento - Unicità del foro - Sede della cooperativa o della banca mandataria del creditore - Inapplicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In materia di opposizione alle sanzioni amministrative riguardanti il mancato versamento del prelievo supplementare sul latte vaccino, la competenza territoriale deve essere radicata nel luogo ove il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, da individuarsi, ex art. 5, secondo comma, legge n. 119 del 2003, nell'Istituto tesoriere dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) operante nella regione ove risulti ubicata la Cooperativa opponente, non potendo ritenersi consumata la condotta omissiva formante oggetto della contestata violazione né nella sede della cooperativa opponente né nella sede della banca presso la quale la parte obbligata avrebbe dovuto impartire l'ordine di pagamento, trattandosi di luoghi diversi da quello in cui doveva essere operata la rimessa al creditore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 30/05/2003 num. 119 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)