Sez. L, Sentenza n. 1216 del 06/02/1987 (Rv. 450748 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - RACCOLTA E TRASMISSIONE AL GIORNALE DELLE NOTIZIE DI CRONACA NERA - NATURA GIORNALISTICA - ESCLUSIONALE.*
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - RACCOLTA E TRASMISSIONE AL GIORNALE DELLE NOTIZIE DI CRONACA NERA - NATURA GIORNALISTICA - ESCLUSIONALE.*
Come si evince sia dall'art. 21, primo comma, cost. Sia dall'art. 2 della legge professionale 3 febbraio 1963 n. 69, per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dallo elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica; pertanto, va esclusa la natura giornalistica dell'attività di chi raccoglie e trasmette al giornale le notizie di cronaca nera. (V 7007/83, mass n 431647; (V 6574/81, mass n 417418).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)