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Sez. L, Sentenza n. 7007 del 23/11/1983 (Rv. 431647 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431647-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE.*

La nozione dell'attività giornalistica, in Mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963 n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dallo elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica. (Conf 6574/81, mass n 417418, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)