Sez. 2, Sentenza n. 2762 del 02/08/1968 (Rv. 335377 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE- OMESSA PRONUNZIA DELLA SENTENZA DI APPELLO - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE- NECESSITA - QUALITA DI PARTE DEL DISTRATTARIO - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE- OMESSA PRONUNZIA DELLA SENTENZA DI APPELLO - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE- NECESSITA - QUALITA DI PARTE DEL DISTRATTARIO - SUSSISTENZA.*
Costituisce vizio denunziabile in Cassazione, e non semplice omissione correggibile con la speciale procedura prevista dagli artt. 287 e segg. cod.proc.civ., quello della sentenza d'appello che, condannando il soccombente a rimborsare le spese del giudizio personalmente alla controparte, omette di pronunziare sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore della parte vittoriosa. In tal caso, impugnando la sentenza, il difensore agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo ed assume la qualita di parte. (V. 451-66, massima n. 320899 1202-65 304-65 1974-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)