Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 26/10/1972 (Rv. 361110 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - QUALITA DI PARTE - CONDIZIONI - ERRONEA OD OMESSA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIFENSORE DISTRATTARIO - QUALITA DI PARTE - CONDIZIONI - ERRONEA OD OMESSA DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE.*
La richiesta di distrazione delle spese non attribuisce al difensore la qualita di parte, bensi quella di semplice adiectus solutionis causa; qualita di parte assume invece il difensore quando l'istanza di distrazione formi oggetto di controversia: pertanto il difensore che ha chiesto la distrazione non puo impugnare in proprio la sentenza per omessa od erronea pronuncia sulle spese, ma e legittimato alla impugnazione per l'omessa od erronea pronuncia in ordine alla distrazione, che abbia formato oggetto di controversia in causa. (V 2762'68, mass n 335377; 2386'68, mass n 334742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)