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Sez. 1, Sentenza n. 10922 del 25/07/2002 (Rv. 557137 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Costituzione del rapporto processuale - Momento determinativo - Conseguenze - Radicamento del giudizio tra i soggetti sottoscrittori della clausola arbitrale - Eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso - Incidenza sulla legittimazione del soggetto dante causa - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557137-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

In tema di giudizio arbitrale, a seguito dell'instaurazione del rapporto processuale - determinata non già dalla costituzione del collegio, bensì dalla notifica della domanda di accesso agli arbitri - il giudizio stesso si radica tra i soggetti che, avendo sottoscritto la clausola compromissoria, risultano, conseguentemente, i soli legittimati, attivamente e passivamente, ad agire ed a resistere, sino alla definizione del procedimento, con la conseguenza che l'eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso dopo l'inizio del procedimento stesso non incide sulla legittimazione (attiva o passiva) del soggetto originariamente identificato in base alla clausola compromissoria, dando luogo, per converso, all'ipotesi di cui all'art. 111 cod. proc. civ., applicabile in via analogica anche al giudizio arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)