diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 28/09/1973 (Rv. 365846 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE - PENDENZA - ARBITRI - ACCETTAZIONE - DELL'INCARICO - RILEVANZA - ARBITRATO OBBLIGATORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365846-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - RAPPORTO PROCESSUALE - PENDENZA - ARBITRI - ACCETTAZIONE - DELL'INCARICO - RILEVANZA - ARBITRATO OBBLIGATORIO - IRRILEVANZA.*

Il rapporto processuale deve considerarsi pendente davanti ad un collegio arbitrale (ancorche, come nella specie, si tratti di arbitrato obbligatorio, quale quello previsto dall'art 25 del RD 29 giugno 1930, n 1137) non gia dalla data della notificazione, a richiesta di una delle parti, della domanda di arbitrato con la nomina dell'arbitro, ma dal momento in cui tutti gli arbitrati designati abbiano accettato l'incarico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)