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Sez. L, Sentenza n. 1452 del 20/02/1999 (Rv. 523443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Impugnativa - Alternatività tra il procedimento arbitrale ex art. 3 legge n. 300 del 1970 e il ricorso all'autorità giudiziaria da parte del lavoratore - Nozione - Portata.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nell'ipotesi in cui il lavoratore colpito da licenziamento disciplinare abbia inizialmente scelto di avvalersi del collegio arbitrale previsto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970, finché il suddetto collegio non addivenga ad una pronuncia può sempre esperire, nei limiti della prescrizione, l'azione giudiziaria rivolta all'accertamento della nullità del licenziamento, atteso che l'alternatività tra il ricorso all'autorità giudiziaria e quella al procedimento arbitrale deve intendersi con riguardo alla sola eventualità che quest'ultimo sia effettivamente pendente(per tale dovendosi intendere il procedimento in cui sia intervenuta la regolare costituzione del collegio arbitrale) o sia pervenuto alla sua conclusione con la pronuncia del lodo.

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1973 num. 533 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)