Sez. 2, Sentenza n. 1623 del 04/06/1974 (Rv. 369793 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE NEL DOMICILIO ELETTO DAL DEFUNTO PRESSO IL DIFENSORE - INESISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE NEL DOMICILIO ELETTO DAL DEFUNTO PRESSO IL DIFENSORE - INESISTENZA.*
Devesi ritenere giuridicamente inesistente, e non semplicemente nulla, la notificazione dell'atto di riassunzione prevista dall'art 303, primo comma, cod proc civ se fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta nel domicilio da questa eletto per il processo presso il proprio difensore, anziche nell'ultimo domicilio reale di essa. (Conf 3031'69, mass n 342937).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)