Sez. 1, Sentenza n. 7275 del 28/06/1995 (Rv. 493140 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso in riassunzione - Notificazione - Effettuazione impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto oltre l'anno dalla morte - Inesistenza della notificazione - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
La notifica del ricorso in riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto oltre l'anno dalla morte, anziché singolarmente a ciascuno di essi (ipotesi sostanzialmente equiparabile a quella della notificazione di un atto processuale eseguita mediante consegna di un'unica copia, quando sia invece richiesta la consegna di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto) comporta l'inesistenza della notificazione stessa, atteso che la consegna di un unico documento, comporta la non riferibilità della notifica ad alcuna delle parti destinatarie, e quindi incertezza assoluta circa l'identità del soggetto cui è rivolta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)