Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006 (Rv. 588590 - 01)
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | Lettera raccomandata - Produzione in giudizio - Unitamente alla ricevuta di spedizione - Conseguenze - Prova della spedizione - Presunzione di pervenimento all'indirizzo del destinatario - Onere della prova contraria a carico del medesimo.
ATTO GIURIDICO - UNILATERALI
La produzione in giudizio della lettera raccomandata o del telegramma con la relativa ricevuta di spedizione attuata dall'ufficio postale - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso. Tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Strada art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)