diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1577 del 09/10/2007 Cc. (dep. 14/01/2008) Rv. 238663 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Colpa grave - Accertamento - Valutazione del giudice - Obbligo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238663-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza della condizione ostativa (art. 314 comma secondo cod. proc. pen.) aver l'indagato dato causa per colpa grave alla custodia cautelare, il giudice deve valutare anche il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'emissione del provvedimento restrittivo e non solo il comportamento tenuto in occasione della misura o dell'interrogatorio immediatamente successivo. (Nella fattispecie la Corte ha censurato la motivazione di rigetto della Corte territoriale, che riteneva la colpa grave del ricorrente nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, così mancando di fornire elementi a propria giustificazione, ed ha stabilito che il giudice di merito avesse omesso di prendere in considerazione, e di valutare complessivamente, anche il comportamento tenuto dall'indagato prima dell'arresto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)