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Sez. 4, Sentenza n. 24355 del 14/02/2006 Cc. (dep. 14/07/2006) Rv. 234567 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Accertamento della condizione ostativa della colpa grave - Esercizio della facoltà difensiva di non rispondere - Esclusione - Mancata allegazione di elementi favorevoli - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234567-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo al silenzio e/o alla reticenza nel corso dell'interrogatorio, diritto garantito dall'ordinamento alla persona sottoposta alle indagini e all'imputato. Piuttosto, può attribuirsi rilievo al mancato esercizio di una facoltà difensiva da parte dell'interessato, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti risolutivamente favorevoli a lui noti, che, se non può essere da sola posta a fondamento dell'esistenza della colpa grave, può valere però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, per una valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa. Ne consegue che, il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quantomeno di allegazione di elementi favorevoli, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)