Sez. 2, Sentenza n. 13317 del 16/12/1992 (Rv. 480035 - 01)
Arbitrato - Competenza - Eccezione di compromesso | Controversia devoluta alla cognizione di arbitri - Domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta davanti al giudice ordinario - Rinunzia all'eccezione di arbitrato - Configurabilità.
Arbitrato - Competenza - Eccezione di compromesso
Con riguardo a controversia devoluta in forza di clausola compromissoria alla cognizione di arbitri, la parte che sia stata convenuta in giudizio innanzi al giudice ordinario, ove non si limiti a formulare delle semplici difese o a sollevare delle eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, pone in essere una condotta processuale che, risolvendosi come quella analoga con cui l'attore faccia valere le sue pretese, in una richiesta al giudice ordinario di emettere una statuizione relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio, implica la volontà di rinunziare all'eccezione di arbitrato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)