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Sez. 1 - , Sentenza n. 20139 del 30/07/2018 (Rv. 649957 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Eccezione di compromesso - Rapporti con la domanda riconvenzionale - Proposizione contestuale - Rinuncia della prima in ragione della formulazione della seconda - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649957-01

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE

In tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)