diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18643 del 05/12/2003 (Rv. 568684 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO | Controversia devoluta in sè alla cognizione arbitrale - Domanda proposta in via principale o riconvenzionale dinanzi al giudice ordinario - Rinuncia all'eccezione di arbitrato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568684-01

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO

Nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta (e, pertanto, proposta in via riconvenzionale), per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, è da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell'eccezione di compromesso, stante l'evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)