Sez. 3, Sentenza n. 2839 del 11/02/2005 (Rv. 580014 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Erronea indicazione della parte ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Al fine della corretta individuazione del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione occorre tener conto, più che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del medesimo o nel testo del mandato ad litem, del contesto dell'atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio, dovendo escludersi che possano assumere efficacia decisiva le indicazioni formali contenute nel ricorso qualora esse risultino logicamente incompatibili con la specifica portata e la funzione dell'atto.(Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto che, benché il ricorso fosse stato formalmente proposto da due coniugi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore danneggiante, esso si dovesse ritenere proposto dai due ricorrenti in proprio, in quanto il figlio non era mai stato parte nei gradi precedenti di giudizio ed aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)