Sez. 5, Sentenza n. 10226 del 27/06/2003 (Rv. 564635 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Parte intimata - Erronea indicazione - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Il requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall'art. 163, terzo comma, n. 2, dello stesso codice per l'atto di citazione e, pertanto, l'errore inficiante l'indicazione della parte contro cui l'impugnazione è rivolta non incide sulla validità del ricorso, quando dal contesto di questo e dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi sia agevole identificare con certezza tale parte (nella fattispecie, la Suprema Corte, sulla base del contenuto del ricorso e della sentenza impugnata, ha ritenuto irrilevante il fatto che l'intimata, società semplice, fosse stata indicata, per mero errore materiale, come società in accomandita semplice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)