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Sez. 1, Sentenza n. 1389 del 11/02/1994 (Rv. 485285 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione delle parti | Indicazione della parte convenuta - Erroneità - Incidenza sulla validità del ricorso - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485285-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione delle parti

Il requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366 n. 1 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall'art. 163 n. 2, stesso codice, per l'atto di citazione e pertanto l'errore inficiante l'indicazione della parte contro cui l'impugnazione è rivolta non incide sulla validità del ricorso, quando dal contesto di questo e dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi sia agevole identificare con certezza tale parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)