Sez. U, Sentenza n. 9227 del 07/09/1990 (Rv. 469216 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - TEMPESTIVITÀ - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE PRIMA DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA - DEPOSITO DI COPIA DELL'ATTO NOTIFICATO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN CORSO - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - TEMPESTIVITÀ - NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE PRIMA DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA - DEPOSITO DI COPIA DELL'ATTO NOTIFICATO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN CORSO - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione, anche in relazione a giudizio di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti, deve ritenersi tempestivamente proposto per effetto di notificazione alla controparte prima del momento in cui la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione (non rilevando la posteriorità di eventuali ulteriori notificazioni ad integrazione del contraddittorio), ed impone la sospensione di detto giudizio, ai sensi dell'art. 367 cod. proc. civ., a seguito del deposito di copia dell'atto notificato alla controparte (non occorrendo pure la prova del deposito dell'atto medesimo presso la cancelleria della suprema Corte). Peraltro, l'eventuale inosservanza dell'Obbligo di sospensione da parte della Corte dei conti, la quale emetta pronuncia nel merito, non incide sulla procedibilità e sulla decisione del regolamento (salvo il caso di passaggio in giudicato di quella pronuncia, con conseguente venir meno dell'oggetto della contesa). (V 4146/76, mass n 382819).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)