Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 26/05/1967 (Rv. 327570 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - OBBLIGO DEL MARITO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - NECESSITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - OBBLIGO DEL MARITO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - NECESSITA.*
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 46 - che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 156, primo comma, cod civ, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'Obbligo di somministrare alla moglie tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - il giudice, nel determinare la misura dell'assegno alimentare a favore della moglie, deve tener conto delle condizioni economiche della stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)