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Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 26/05/1967 (Rv. 327570 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - OBBLIGO DEL MARITO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327570-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - OBBLIGO DEL MARITO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - NECESSITA.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 46 - che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 156, primo comma, cod civ, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'Obbligo di somministrare alla moglie tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - il giudice, nel determinare la misura dell'assegno alimentare a favore della moglie, deve tener conto delle condizioni economiche della stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)