Sez. 1, Sentenza n. 3883 del 05/12/1969 (Rv. 344266 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 156 COD CIV - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE - CESSAZIONE - ESCLUSIONE - PERMANENZA ED ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - ACCERTAMENTO DEI MEZZI ECONOMICI POSSEDUTI DALLA MOGLIE - NECESSITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 156 COD CIV - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE - CESSAZIONE - ESCLUSIONE - PERMANENZA ED ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - ACCERTAMENTO DEI MEZZI ECONOMICI POSSEDUTI DALLA MOGLIE - NECESSITA.*
La portata e i limiti della declaratoria (con sentenza n 46 del 23 maggio 1966) di incostituzionalita dell'art 156 cod civ non consentono di ritenere che sia completamente cessato - in regime di separazione consensuale - l'Obbligo del mantenimento posto a carico del marito ma richiedono soltanto che, nello stabilire se ed in quale misura deve permanere l'Obbligo stesso, affinche la moglie possa seguitare a mantenere il medesimo tenore di vita, il giudice tenga conto dei mezzi economici di cui ella dispone. (V 1146-67, massima n 327570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)