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Sez. 1, Sentenza n. 3883 del 05/12/1969 (Rv. 344266 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 156 COD CIV - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE - CESSAZIONE - ESCLUSIONE - PERMANENZA ED ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - ACCERTAMENTO DEI MEZZI ECONOMICI POSSEDUTI DALLA MOGLIE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344266-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 156 COD CIV - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE - CESSAZIONE - ESCLUSIONE - PERMANENZA ED ESTENSIONE DELL'OBBLIGO - ACCERTAMENTO DEI MEZZI ECONOMICI POSSEDUTI DALLA MOGLIE - NECESSITA.*

La portata e i limiti della declaratoria (con sentenza n 46 del 23 maggio 1966) di incostituzionalita dell'art 156 cod civ non consentono di ritenere che sia completamente cessato - in regime di separazione consensuale - l'Obbligo del mantenimento posto a carico del marito ma richiedono soltanto che, nello stabilire se ed in quale misura deve permanere l'Obbligo stesso, affinche la moglie possa seguitare a mantenere il medesimo tenore di vita, il giudice tenga conto dei mezzi economici di cui ella dispone. (V 1146-67, massima n 327570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)