Sez. 1, Sentenza n. 3564 del 26/10/1968 (Rv. 336757 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - OBBLIGO DEL MARITO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE- NECESSITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - OBBLIGO DEL MARITO - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE- NECESSITA.*
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n. 46 - che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dello art. 156, primo comma, cod. civ. nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'Obbligo di somministrare alla moglie tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - il giudice, nel determinare la misura dell'assegno alimentare a favore della moglie, deve tener conto delle condizioni economiche della stessa. Conf. Alla sent. N. 1146-67, massima n. 327570.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)