Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25949 del 17/10/2018 (Rv. 651001 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Ambito - Fatto accertato sussumibile fra le ipotesi punite dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento disciplinare, qualora il fatto accertato rientri fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, è corretta l'individuazione del regime sanzionatorio nel comma 4 dell'art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012. (Nella specie, è stata esclusa la prova della condotta di appropriazione indebita di merce e la contestata insubordinazione è stata derubricata in "esecuzione con negligenza del lavoro affidato", fattispecie sanzionata con la multa dall'art. 215 del c.c.n.l. terziario).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Contr. Coll. 01/07/2013
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)