Sez. L - , Sentenza n. 18823 del 16/07/2018 (Rv. 649917 - 03)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. - Profilo relativo alla proporzionalità della sanzione - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
L'art. 18 st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, ha introdotto una graduazione delle sanzioni, riconoscendo, al comma 4, la tutela reintegratoria per le ipotesi di maggiore evidenza, e prevedendo, invece, al comma 5, la tutela risarcitoria per le "altre ipotesi", quale il difetto di proporzionalità non codificato dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ritenuta l'insussistenza della giusta causa, perché il rifiuto della lavoratrice di prendere possesso presso la nuova sede, in pendenza di contenzioso sul trasferimento, non poteva essere considerato un inadempimento grave, aveva applicato la tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria cd. forte).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)