Sez. L, Sentenza n. 703 del 29/01/1981 (Rv. 411173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - NELL'EDILIZIA - PER ESAURIMENTO DEI LAVORI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - NELL'EDILIZIA - PER ESAURIMENTO DEI LAVORI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Integra un licenziamento per ragioni inerenti all'attivita produttiva e all'organizzazione del lavoro di cui all'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, sui licenziamenti individuali, quello che riguarda vari lavoratori impiegati nell'edilizia per esaurimento dei lavori ai quali gli stessi erano addetti. Tale licenziamento e giustificato ove il datore di lavoro, oltre a provare la sussistenza delle circostanze predette, dimostri, a norma dell'art 5 della stessa legge, che presso gli altri cantieri dell'impresa il personale con la stessa qualifica di quello licenziato era al completo e che, dopo i licenziamenti predetti, non si era proceduto all'assunzione di altro personale avente la stessa qualifica di quello licenziato.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)