diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5091 del 23/07/1983 (Rv. 429951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - LAVORATORI IMPIEGATI NELL'EDILIZIA - ESAURIMENTO DEI LAVORI CUI GLI STESSI ERANO ADDETTI - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - LAVORATORI IMPIEGATI NELL'EDILIZIA - ESAURIMENTO DEI LAVORI CUI GLI STESSI ERANO ADDETTI - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*

Affinché il licenziamento di lavoratori impiegati nell'edilizia, determinato dall'esaurimento dei lavori ai quali i dipendenti erano addetti, possa ritenersi giustificato ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, è necessario che il datore di lavoro provi, a norma dell'art. 5 della stessa legge, che presso gli altri cantieri dell'impresa il personale con la stessa qualifica di quello licenziato era al completo e che, dopo i licenziamenti predetti, non si è proceduto all'assunzione di altro personale avente la stessa qualifica di quello licenziato. (V 5048/80, mass n 408903; (V 4386/80, mass n 408259; (V 4161/80, mass n 408041; (V 5099/77, mass n 388707; (Conf 703/81, mass n 411173).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)