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Sez. L, Sentenza n. 3567 del 27/05/1986 (Rv. 446493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA POSSIBILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO DI RECEDERE DAL RAPPORTO PER CHIUSURA DEL CANTIERE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA POSSIBILITÀ PER IL DATORE DI LAVORO DI RECEDERE DAL RAPPORTO PER CHIUSURA DEL CANTIERE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La soppressione del posto occupato dal lavoratore per effetto della cessazione dell'attività in un determinato cantiere e la impossibilità (la cui prova incombe sul datore di lavoro) di attuale utilizzazione del detto lavoratore in altri similari occupazioni in settori o cantieri della stessa azienda costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (ex art. 3 legge n. 604 del 1966), il cui riscontro in concreto - trattandosi di un requisito legale non derogabile dall'autonomia collettiva - è sempre devoluto alla valutazione del giudice, anche ove la contrattazione collettiva preveda (come fa l'art. 58 CCNL 30 luglio 1979 per il settore energia delle aziende a partecipazione statale) la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto in occasione della chiusura del cantiere, giacché una tale previsione non introduce alcun precostituito automatismo risolutivo del rapporto. (V 5091/83, mass n 429951; (V 703/81, mass n 411173).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Contr. Coll. 30/07/1979 num. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)