Sez. 5 - , Sentenza n. 49459 del 15/11/2019 Ud. (dep. 05/12/2019) Rv. 278043 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Reati di diffamazione e calunnia commessi con un'unica dichiarazione e contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen. - Affermazione dell'insussistenza del reato ex art. 368 cod. pen. e della sussistenza di quello di cui all'art. 595 cod. pen. - Illogicità della motivazione - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
E viziata da illogicità la motivazione del giudice di appello che - con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un'unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato - affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla contestuale pronuncia assolutoria, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sulla verità della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)