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Sez. 6, Sentenza n. 26994 del 06/05/2003 Ud. (dep. 20/06/2003) Rv. 227714 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Reiterazione di identiche dichiarazioni calunniose - Pluralità di delitti di calunnia - Esclusione - Rilevanza delle nuove dichiarazioni, rese nel corso di informazioni assunte dal P.M., ai sensi degli art. 371-bis o 595 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227714-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

In tema di reato di calunnia, la prospettazione di false accuse in sede di informazioni assunte dal pubblico ministero alla presenza di terzi (appartenenti alla polizia giudiziaria), quando si risolva nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni già rilevanti come fatti di calunnia, non determina una nuova ed autonoma violazione dell'art. 368 cod. pen., e neppure integra il delitto di false informazioni (art. 371-bis cod. pen.) o quello di diffamazione (art. 595 cod. pen.), posto che rispetto a tali fattispecie l'ipotesi della calunnia si pone in rapporto di specialità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)