Sez. 5, Sentenza n. 49021 del 05/11/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 231283 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Reati di diffamazione e calunnia commessi con un'unica dichiarazione e contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen. - Affermazione dell'insussistenza del reato ex art. 368 cod. pen. e della sussistenza di quello di cui all'art. 595 cod. pen. - Illogicità della motivazione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
E viziata da illogicità la motivazione del giudice di merito che - con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un'unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato - affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sulla verità della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1, Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)