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Sez. 5, Sentenza n. 3286 del 26/05/1998 Cc. (dep. 21/10/1998) Rv. 211613 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Eccezione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 303 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211613-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 303 cod. proc. pen., (disciplina dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di regressione del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi) per contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione. Ciò in quanto la disciplina degli effetti della regressione del processo per motivi procedurali sulla durata della custodia cautelare implica delle scelte tra diverse soluzioni, nessuna delle quali è costituzionalmente imposta, rientrando nell'esclusivo potere discrezionale del legislatore ordinario regolare e differenziare, nel rispetto del principio di ragionevolezza, il regime della durata della cautela. È conforme a ragionevolezza ed ai principi costituzionali di cui alle richiamate norme, la determinazione legislativa che, apprezzando e bilanciando le esigenze di tutela della collettività con il "favor libertatis", dà prevalente rilevanza alle prime, con riferimento ai termini di fase, e alla libertà individuale, per quanto riguarda il termine massimo complessivo di cui al quarto comma dell'art. 303 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)