Sez. 5, Sentenza n. 149 del 14/01/2000 Cc. (dep. 17/02/2000) Rv. 215774 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento a seguito di sentenza di incompetenza per materia - Computo dei termini di custodia cautelare - Criteri da seguire - Cumulabilità dei periodi relativi a fasi procedimentali omogenee - Corte costituzionale sentenza n. 292 del 1998.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di termini massimi della custodia cautelare in caso di regressione del procedimento, anche dopo la sentenza (interpretativa di rigetto) n. 292 del 1998 della Corte costituzionale, non è consentito il cumulo di fasi disomogenee al fine del computo dei predetti termini, occorrendo unicamente verificare il rispetto del termine proprio di ciascuna fase, considerando i nuovi termini, conseguenti alla regressione del procedimento, semplicemente in aggiunta a quelli decorsi anteriormente nella stessa fase. Invero, anche in tal caso, conserva piena autonomia la separazione delle fasi, i cui termini di custodia cautelare vanno calcolati, per ciascuna di esse, sommando tra di loro i periodi di carcerazione sofferti nella medesima fase. (Fattispecie nella quale il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello dell'indagato, aveva dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine massimo della fase delle indagini preliminari -a seguito della pronunzia di incompetenza per materia del primo giudice del dibattimento- ritenendo che il periodo di carcerazione sofferto tra il rinvio a giudizio e la sentenza dichiarativa di incompetenza fosse da ascrivere, appunto, alla fase delle indagini preliminari. La Suprema corte, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Riesame, precisando che il predetto periodo è comunque da ascrivere alla fase dibattimentale di primo grado). (Vedi Corte cost.le, sentenza n. 292 del 1998).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)