Sez. 1, Sentenza n. 2435 del 23/03/1999 Cc. (dep. 17/04/1999) Rv. 213361 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del processo - Computo dei termini di custodia - Sentenza della Corte cost. n.292 del 1998 - Criteri applicabili.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Poiché l'art.304, comma 6, cod.proc.pen. si riferisce ai termini massimi di custodia cautelare che non possono essere superati nell'ambito della singola fase o ai fini del calcolo della durata complessiva della custodia cautelare, i termini di custodia cautelare di fase devono essere calcolati per ciascuna fase alla quale si riferiscono, sommando tra loro i vari periodi di custodia cautelare sofferti nella stessa fase o nello stesso grado di giudizio. Pertanto - tenuto conto della interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art.303 cod.proc.pen. nella sentenza n.292 del 1998 - nel caso di regressione del processo, il termine massimo di custodia cautelare potrà ritenersi superato solo nella ipotesi in cui la durata della custodia abbia superato il doppio dei termini di fase, ivi comprese le eventuali sospensioni, oppure i termini complessivi previsti dall'art.303, comma 4, cod.proc.pen., ferma restando l'esclusione dal computo dei periodi sofferti in custodia cautelare in altri gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)