Sez. L, Sentenza n. 8330 del 08/07/1992 (Rv. 478099 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Promiscue | Normalità delle mansioni ai fini della determinazione della qualifica spettante - Individuazione - Criteri - Alto grado di specializzazione di una mansione con scarsa frequenza e frequenza dell'espletamento delle mansioni - Rilevanza rispettiva - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Promiscue
In ipotesi di svolgimento di attività promiscue, la normalità delle mansioni, ai fini della determinazione della qualifica spettante al lavoratore, costituisce - salvo deroghe da parte della disciplina collettiva - il parametro cui commisurare la mansione primaria e caratterizzante, e, perciò prevalente, tenendo conto che, per la concreta individuazione della detta normalità, il criterio quantitativo e quello qualitativo concorrono non in misura uniforme e preventivamente determinabile ma in relazione alla natura della prestazione lavorativa come concretamente espletata, sicché deve considerarsi caratterizzante una mansione esercitata con scarsa frequenza ma che richieda un alto grado di specializzazione, mentre in altre attività la frequenza dell'espletamento delle mansioni può costituire da sola un fattore di normalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)