Sez. L, Sentenza n. 4561 del 22/04/1995 (Rv. 491985 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Attribuzione della qualifica - Criteri - Accertamento del giudice di merito - Mansione primaria - Estremi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE
Nell'ipotesi di svolgimento, da parte del lavoratore subordinato, di attività promiscue a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire al dipendente deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante; in tal caso l'indagine del giudice del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, ma deve anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle sia pur diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)